WHISTLEBLOWING E VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

La legge 179/2017 in vigore dallo scorso 29 dicembre, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata adottata con l’intento di tutelare i lavoratori dipendenti, che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni lavorative.

Tale disciplina ha portato ad un allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing – in pratica la segnalazione libera e tutelata di attività illecite – e rende necessaria un’integrazione dei modelli organizzativi, c.d. MOG, che dovranno prevedere, tra le altre cose, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

Il nucleo della norma è rappresentato dall’obbligo di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di “presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti” e “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”.

A tale riguardo, è chiaro come l’Organismo di Vigilanza sia chiamato a svolgere un ruolo cruciale, stante l’ampiezza e le modalità dei controlli di sua pertinenza.

In particolare, l’OdV dovrà:

  1. sovrintendere all’integrazione del MOG;
  2. verificare l’adeguatezza dei canali informativi, anche in relazione al canale informatico;
  3. vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione e discriminatori nei confronti del segnalante;
  4. sovraintendere alla formazione dei dipendenti e collaboratori;
  5. rivestire il ruolo di responsabile della procedura e di termine delle segnalazioni.

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