VIA LIBERA ALL’OBBLIGO DI SINDACO, COLLEGIO O REVISORE SOPRA SOGLIA 2 MILIONI O 10 DIPENDENTI

L’annunciata introduzione dell’obbligo di nomina dell’Organo di controllo o del Revisore per le S.r.l. che ancora ne sono sprovviste e che superano le nuove soglie, si è concretizzata il 10 gennaio scorso, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Tra le disposizioni specifiche, l’articolo 398 della bozza di Decreto legislativo attuativo della Legge 155/2017, prevede la sostituzione del terzo e quarto comma dell’art. 2477 del codice civile introducendo soglie quantitative significativamente inferiori rispetto a quelle previste nella versione previgente che tuttora regola la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l. Segnatamente, quando ci si riferisce a quest’ultimo si intendono il Sindaco unico o il Collegio sindacale.

Trattando delle soglie, la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti parametri:

  • 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
  • 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Un ulteriore adempimento conseguente e necessario è l’adeguamento dell’Atto costitutivo e dello Statuto alle disposizioni del nuovo provvedimento, entro nove mesi dall’entrata in vigore della norma, che saranno di fatto dieci considerando che l’entrata in vigore è prevista 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro il predetto termine si dovrà anche nominare l’organo di controllo o il revisore.

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