TRUST: CONFERIMENTO DEI BENI SENZA IMPOSTE DI DONAZIONE E SUCCESSIONE

L’istituto giuridico del Trust non ha ancora ottenuto, nel nostro paese, la considerazione e il successo che merita, certamente a causa di un’incertezza interpretativa alla quale si sta cercando man mano di porre rimedio.
A questo proposito, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha depositato, nel mese di maggio appena trascorso, la sentenza 2845/2016 con la quale sancisce l’importante principio per il quale gli atti di dotazione in Trust non determinano un arricchimento per il beneficiario e, quindi, non possono essere considerati un indicatore della capacità contributiva da assoggettare ad imposta di successione e donazione.
Il presupposto riconosciuto è che il beneficiario, al momento dell’istituzione del Trust, è titolare di una pura e semplice aspettativa, dalla quale non consegue la titolarità dei beni e dei diritti che vengono segregati.
Quindi, in ossequio al principio di capacità contributiva sancito dell’articolo 53 della Costituzione, il presupposto impositivo si determinerà al momento della realizzazione del programma definito dai disponenti e l’attribuzione del fondo fiduciario. Rimane la sola applicabilità delle imposte di bollo, ipotecaria e catastale in misura fissa, conformemente alla specificità dei casi.
Gli evidenti benefici ed opportunità che vengono dal trust in ottica di protezione e tutela del patrimonio, sono ancora più efficaci in un quadro normativo meglio definito. Per questo, anche se il citato dispositivo traccia linee interpretative chiare e ben circoscritte, rimane evidente la necessità di una chiara definizione legislativa della materia.
I professionisti del team STS, con la pluriennale esperienza maturata e l’autorevolezza dei casi realizzati, possono fin d’ora accompagnarvi e assistervi nelle valutazioni personali e familiari, anche in ottica di valorizzazione e tutela del valore delle aziende, specialmente nelle delicate fasi di passaggio generazionale.