TRATTAMENTO FISCALE EQUIPARATO PER I FONDI DI INVESTIMENTI ESTERI

La Legge di bilancio 2021 prevede l’equiparazione del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti in UE ed in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, estendendo le esclusioni impositive già previste per tali redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

Regime previgente

È utile rammentare che gli OICR istituiti in Italia, pur essendo ricompresi in linea di principio tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’art. 73 del T.U.I.R., non scontano di fatto alcuna imposizione sui propri redditi (ivi inclusi i dividendi e i capital gain) in quanto espressamente esonerati dalle imposte sui redditi, ai sensi del comma 5-quinquies del medesimo art. 73, a condizione che l’organismo collettivo, ovvero il soggetto incaricato della sua gestione, sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. In particolare, il regime di esenzione previsto per gli OICR si applica in via esclusiva agli organismi in possesso dei requisiti previsti dalla norma civilistica, affinché possa configurarsi una forma di gestione collettiva di risparmio.

Inoltre, il medesimo comma 5-quinquies dell’art. 73 del T.U.I.R. prevede che i fondi, qualificandosi come soggetti “lordisti”, salvo talune eccezioni, non subiscono alcuna ritenuta sui redditi di capitale percepiti. Pertanto, ai dividendi distribuiti da società italiane a favore di fondi regolamentati istituiti in Italia non si applica la ritenuta di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.

Al contrario, nel regime vigente fino al 31 dicembre 2020, i dividendi corrisposti da società residenti a favore di OICR esteri restavano soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, nella misura del 26% ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, fatta salva l’eventuale applicazione dell’aliquota ridotta prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia.

Nuovo regime fiscale OICR esteri

Con la Legge di bilancio 2021 viene integrato il comma 3 dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 che detta la disciplina della ritenuta operata dalle società a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non si applica più sugli utili corrisposti dagli OICR esteri che soddisfino i requisiti previsti dalla legge.

È stato, al riguardo, confermato che poiché la disposizione si applica agli utili “percepiti” a decorrere dal 1° gennaio 2021 è applicabile il principio di cassa, a prescindere dal periodo di formazione degli utili medesimi o dalla relativa delibera di distribuzione.

La nuova normativa ha certamente il pregio di superare il divario nel trattamento tra il regime fiscale riservato in fase di exit agli OICR istituiti in Italia e quello previsto per OICR esteri a fronte anche della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Inoltre, la novella legislativa, rimuovendo una discriminazione tra i fondi italiani e quelli europei, potrebbe incentivare questi ultimi ad investire in società italiane, con un evidente beneficio per il nostro Paese.