TRASFERIMENTO IN ITALIA SOGGETTI NON RESIDENTI PENSIONATI CON FLAT TAX 7%

Con l’articolo 24-ter del Tuir, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), è stata concepita un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

In tal senso, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono:

  • optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione (per l’individuazione dei “redditi percepiti da fonte estera o prodotti all’estero”, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 165, comma 2, Tuir). L’imposta deve essere versata con le modalità previste dall’art. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241/1997 entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi;
  • beneficiare dell’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dal pagamento di Ivie e Ivafe.

In particolare l’opzione:

  • può essere esercitata dalle persone fisiche che:

– non sono state fiscalmente residenti in Italia, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;

– trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

  • è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace (in caso di decadenza o revoca, l’opzione può essere nuovamente esercitata una volta scaduto il periodo di efficacia quinquennale. Costituisce causa di inefficacia l’accertamento della residenza fiscale in Italia nel corso dei cinque anni precedenti il primo esercizio dell’opzione).

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