Una nuova e significativa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, formalizzata con l’Interpello n. 81 del 2025, apre scenari inediti per la tassazione delle stock options estere in Italia. Questa recente risposta introduce importanti esenzioni che potrebbero trasformare radicalmente la gestione dei piani di incentivazione azionaria per i dipendenti e i dirigenti di aziende multinazionali.
Fino ad oggi, le stock options estere erano spesso soggette a un regime fiscale oneroso, con incertezze applicative che potevano scoraggiare l’adozione di questi strumenti. Con l’ultima interpretazione in tema di stock options, risoluzione n. 92/2009, l’AdE aveva ritenuto che una persona fisica fiscalmente resdidente in uno Stato estero, che aveva svolto la propria prestazione lavorativa in detto Stato estero durante il vesting period, se nel momento di ricezione delle stock options aveva la residenza fiscale in Italia, l’intero valore delle azioni doveva essere assoggettato a tassazione in Italia (tassazione concorrente).
L’interpello 81/2025 ha dato una diversa interpretazione, allineandosi con le normative internazionali contenute nel Commentario all’art. 15 del modello OCSE. Pur confermando che il momento impositivo è quello in cui i valori entrano nella disponibilità del percipiente, l’AdE conclude che, se durante il periodo di vesting il dipendente ha svolto la propria attività all’estero ed era residente nello Stato di svolgimento di tale attività, il reddito deve essere tassato solo in tale Stato, anche se il reddito stesso è stato corrisposto quando il beneficiario aveva già assunto la residenza italiana.
Tale nuova linea interpretativa è il risultato dell’applicazione dell’art. 15 par. 1 della Convenzione con l’altro Stato, il quale, in conformità con il modello OCSE, stabilisce che se un residente di tale Stato presta la propria attività in questo Stato, i redditi sono assoggettati a tassazione in via esclusiva nello stesso Stato.
Questa novità rappresenta un’opportunità strategica per le aziende e i professionisti del settore, che dovranno ora rivedere le proprie policy interne e le strategie di compensazione per massimizzare i benefici derivanti da questa nuova interpretazione. L’impatto potrebbe essere significativo sia per i dipendenti, che vedranno un potenziale aumento del beneficio netto derivante dalle loro stock options, sia per le aziende, che potranno offrire piani di incentivazione più competitivi sul mercato globale.
In conclusione, potrebbero aprirsi spazi per domande di rimborso delle imposte italiane per le persone fisiche e per i gruppi che hanno seguito policy diverse (giustificate dalla prassi precedente dell’AdE) e che ora potrebbero far valere l’esenzione.
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