SCADENZA CRIPTO-ATTIVITÀ DEL 30 NOVEMBRE: L’AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE REGOLE

Il Provvedimento del 7 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi.

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa, che hanno omesso di indicare nelle dichiarazioni riferite ad annualità non ancora divenute definitive le cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021, hanno la facoltà di farle “emergere”. Si dovrà compilare un apposito modello di regolarizzazione da presentarsi entro il 30 novembre 2023, accompagnato da una  relazione con relativa documentazione probatoria al fine della dimostrazione dell’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.

Il versamento delle sanzioni dovute va eseguito, in unica soluzione, entro la medesima data. Il provvedimento esclude la possibilità di compensazione e stabilisce che la procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento nei termini degli importi dovuti.

La sanatoria e la determinazione delle somme dovute, al fine di regolarizzare la posizione,  varieranno a seconda delle omissioni compiute. La sanatoria è di due tipi:

– sanatoria senza rilevanza reddituale (omissione solo del quadro RW);

– sanatoria con presenza di redditi percepiti da criptovalute (omissione quadro RW e RT).

Il primo caso riguarda l’obbligo, ai fini del monitoraggio fiscale, di dichiarare nel quadro RW, il valore delle criptovalute detenute. La sanzione applicata è pari allo 0,5%, per ogni anno, sul valore totale non dichiarato.

Il secondo caso si determina quando, oltre all’omissione di cui al punto precedente, il contribuente ha realizzato plusvalenze – ad esempio attraverso la vendita o lo staking di criptovalute – senza versare l’imposta sostitutiva dovuta. In questo scenario, è stato generato un reddito imponibile non tassato. La sanzione applicata è pari al 3,5% sul valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi. Tale sanzione è da aggiungere alla sanzione di cui al punto precedente per la mancata compilazione del quadro RW.

Lo Studio STS Legal è a disposizione della clientela per supportarla nell’analisi di convenienza, nella verifica dei requisiti, nell’eventuale presentazione dell’istanza di emersione e determinazione dell’imposta sostitutiva oltre che nelle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi.