PIATTAFORME DIGITALI: NUOVE REGOLE IVA DAL 1° LUGLIO 2021

Nella Direttiva n. 2006/112 è stato introdotto l’articolo 14-bis che si è occupato di regolare due specifiche fattispecie quando nelle vendite on-line sono coinvolte le piattaforme digitali (Marketplace).

L’obiettivo perseguito con l’introduzione di questa norma è quello di assicurare la tassazione delle vendite in cui sono coinvolti come “facilitatori”, piattaforme, portali o mezzi analoghi (Marketplace), coinvolgendo quest’ultimi nella riscossione dell’imposta, considerandoli, in base a una finzione giuridica, come i soggetti che effettuano l’acquisto e la vendita dei beni oggetto delle operazioni “facilitate”. Le piattaforme digitali, anche se si limitano a facilitare le vendite, potranno a certe condizioni essere chiamate a versare l’IVA al posto del venditore: si parla in questo caso di deemed supplier (venditore presunto).

L’art. 14-bis, infatti, dice che si considera acquirente/cedente dei beni, il soggetto Marketplace che facilita le seguenti operazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra UE con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, anche se il venditore è un’impresa stabilita nell’UE;
  • vendite effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’UE a una persona che non è soggetto passivo.

In ogni caso le piattaforme digitali, anche quando non sono considerate venditori presunti, sono tenute a tenere traccia delle transazioni che facilitano. Dovranno infatti conservare le informazioni relative all’impresa che utilizza le piattaforme, ai beni venduti o ai servizi prestati.