NUOVO PATENT BOX: DALLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA CONTORNI PIÙ NETTI E CONFERME PER I BENEFICI

La circolare 5/E/2023 dell’Agenzia delle entrate sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 ed il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2020 danno contorni più chiari alle modalità di gestione e fruizione del beneficio, rendendo più affidabili le valutazioni di imprenditori e professionisti del contributo dell’agevolazione alla gestione d’impresa.

È bene ricordare che il nuovo regime agevolativo, che può essere applicato dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, permette di beneficiare, direttamente e autonomamente, di una deduzione fiscale maggiorata del 110% delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di determinate tipologie di beni immateriali – brevetti, software, disegni e modelli – impiegati nell’attività d’impresa, nel periodo d’imposta nel quale uno o più di questi ottengono un titolo di privativa industriale.

Con il meccanismo di recapture – recupero – gli oneri da considerare per la determinazione del beneficio sono quelli sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti. L’opzione, da esercitare in dichiarazione dei redditi, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

L’atteso chiarimento rispetto alla cumulabilità con il credito d’imposta ricerca e sviluppo impone, peraltro, la necessità di una gestione coordinata delle due misure. Infatti, l’Agenzia chiarisce che nel calcolo di questo beneficio occorre sottrarre il risparmio fiscale (Ires e Irap) derivante dalla super-deduzione 110% concessa dal Patent box.

Il nuovo regime prevede la predisposizione di una documentazione anti-sanzioni con firma digitale e marca temporale, per le quali il provvedimento correttivo contiene una proroga di sei mesi per il solo primo anno di applicazione.