NUOVO OIC 34: STRATEGIE E TECNICHE PER UNA TRANSIZIONE EFFICIENTE

Dal 1° gennaio 2024  entra in vigore il nuovo principio contabile OIC 34.

I ricavi derivanti dalla vendita di beni sono rilevati quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita. Il redattore di bilancio deve analizzare il contratto al fine di individuare le unità elementari di contabilizzazione (c.d. “segmentazione”), cioè i singoli beni, i servizi o le altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente, che devono essere contabilizzati separatamente.

Il nuovo principio contabile disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa, con un impatto significativo nella qualificazione, quantificazione e imputazione delle voci esposte nei bilanci.

L’OIC 34 si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile e a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi relativi alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico (Voci A1 e A5). Sono esclusi i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione e i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni, e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.

Il documento contiene semplificazioni per le società che compilano il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese ed è corredato da una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche (vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, società che agisce per conto proprio o di terzi, vendite con opzioni di riacquisto e condizionate) e diversi esempi illustrativi che ne agevolano l’applicazione.

La regola tecnica prevede che la prima applicazione sia retroattiva (come se l’OIC 34 fosse in vigore da sempre) ma consente anche l’applicazione ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2024.

Una delle principali novità riguarda, in presenza di un unico contratto di vendita dal quale scaturiscono più diritti e obbligazioni, la necessità di identificare i singoli beni e servizi promessi al cliente che costituiscono “unità” da contabilizzare e da valorizzare separatamente. Ad esempio, nel caso di vendita di un auto per euro 30.000 con quattro tagliandi annuali inclusi nel prezzo, è necessario separare la vendita del bene dalla prestazione del servizio e procedere a valorizzare la vendita dell’auto (ad esempio per euro 28.000, da rilevare al momento della consegna) e l’effettuazione dei tagliandi (ad esempio per euro 500 ciascuno, da rilevare al momento di effettuazione del tagliando) effettuando contabilmente la ripartizione del prezzo non prevista nel contratto.

Sono previste quattro fasi per la rilevazione del ricavo.

1) Determinazione del prezzo complessivo del contratto: si desume dalle clausole contrattuali. Si devono considerare i termini di pagamento (entro o oltre 12 mesi), procedendo ad attualizzare i flussi finanziari futuri e valorizzare le componenti variabili. Gli sconti, abbuoni, penalità e resi devono essere contabilizzati in riduzione dei ricavi. In virtù del postulato della prudenza, le componenti variabili che comportano un incremento dei ricavi sono incluse nel prezzo complessivo del contratto solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi. 

2) Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione: tra le principali novità introdotte vi è l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle unità elementari, poiché da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. La segregazione assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata con modalità e tempi differenti, come ad esempio nel caso di vendita di un’automobile con esecuzione di tagliandi gratuiti negli anni successivi. Non è necessaria se le diverse prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio oppure quando essa non comporta una rappresentazione sostanziale dell’operazione. 

3) Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione: dopo averle individuate, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse. Il prezzo complessivo del contratto è allocato a ciascuna singola unità sulla base del rapporto tra il prezzo della stessa e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità incluse nel contratto, così come previsto contrattualmente, a meno che questo non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati. In assenza di un prezzo di riferimento, il principio contabile prevede diversi metodi di stima.

4) Rilevazione dei ricavi: alla determinazione del “quantum” delle singole unità elementari di contabilizzazione, segue la fase dell’individuazione del momento in cui rilevare i ricavi in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Viene confermata l’attuale distinzione tra vendita di beni e prestazione di servizi.

Alla luce di quanto previsto dal nuovo principio contabile, si rende necessario iniziare l’attività di transizione facendo una mappatura e un’analisi delle previsioni contrattuali tipicamente applicate nei rapporti con i clienti, al fine di individuare se il relativo trattamento contabile debba essere modificato (o meno) per renderlo conforme alle previsioni dell’OIC 34.