NON SI VERSA L’IVA DELLE NOTE DI VARIAZIONE DEI CREDITI NEL CONCORDATO CON CONTINUITÀ

Niente brutte sorprese per l’IVA delle Note di credito per i crediti falcidiati nel concordato in continuità. L’Agenzia chiarisce: non si versa.

Nella procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, le note di variazione emesse per recuperare l’IVA relativa ai crediti insoddisfatti devono essere annotate nei registri IVA del debitore senza, però, l’obbligo di versare la relativa imposta all’Erario, in quanto le note di variazione si riferiscono a crediti sorti prima dell’avvio della procedura concorsuale.

Questa è l’interpretazione confermata nella risposta n. 54 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 30 ottobre 2018, in merito alla procedura di variazione dell’IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare).

Il chiarimento è relativo alla portata dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che dà la possibilità al cedente o prestatore, di operare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta in conseguenza del mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose, oltre che nei casi di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e di piano attestato.

In particolare, è stato puntualizzato che, essendo la nota di variazione relativa ad un debito sorto prima dell’avvio della procedura concorsuale, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo.

Diversamente, si avrebbe una deroga all’efficacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono l’estinzione di ogni debito sorto anteriormente all’inizio della procedura medesima.

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