NIENTE TASSAZIONE PROPORZIONALE PER IL TRUST AUTODICHIARATO

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 26 ottobre 2016, si è pronunciata sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, del luglio 2012, che annullava il recupero nei confronti del Notaio rogante delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, relativamente all’atto di costituzione di un Trust cosiddetto “autodichiarato”, nel quale erano stati conferiti immobili e quote sociali.

Per questa, la CTR dell’Umbria aveva sancito che l’atto dovesse scontare la tassazione in misura fissa, in quanto nessun trasferimento di beni era stato ancora posto in essere, anche in considerazione della natura dell’atto nel quale il disponente e il trustee coincidevano con la medesima persona.

Di notevole interesse è il principio di diritto affermato, secondo il quale l’istituzione di un Trust “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.

La fattispecie riconosciuta è quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” e dalla quale non deriva alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, che si realizzerà invece successivamente a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale.

Il trust è sempre più inquadrato come strumento “civilistico” atto a perseguire scopi legittimi e meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, come:

  • la protezione patrimoniale,
  • la gestione del passaggio generazionale,
  • l’assistenza dei soggetti deboli.

Questo, anche con riferimento alla recente entrata in vigore della cosiddetta legge sul Dopo di Noi.

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