DIVIDENDI ESTERI: RICONOSCIUTO IL CREDITO D’IMPOSTA ESTERO ANCHE ALLE PERSONE FISICHE

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 25698/2022, ha affermato il principio di diritto con il quale anche alle persone fisiche residenti è riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi distribuiti da società non residenti e relativi a partecipazioni non qualificate, nonostante gli stessi siano assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Il credito per le imposte pagate all’estero è lo strumento utilizzato dall’ordimento tributario italiano per eliminare la cosiddetta doppia imposizione giuridica internazionale che si verifica quando un medesimo componente di reddito è assoggettato a imposizione in capo allo stesso contribuente in più Stati. I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti e relativi a partecipazioni non qualificate (e, a partire dal 2018, anche a quelli relativi a partecipazioni qualificate) sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26% da applicarsi da parte dell’intermediario che interviene nella riscossione degli stessi. In mancanza dell’intermediario, i dividendi vengono tassati con la medesima aliquota in sede di dichiarazione dei redditi.

La normativa interna (art. 165 Tuir) prevede però che il credito per le imposte pagate all’estero su redditi di fonte estera possa essere decurtato dalle imposte nazionali a condizione che tali redditi siano inclusi nel reddito complessivo del contribuente (condizione che non si verifica qualora gli stessi siano assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, come i dividendi).

La Cassazione con tale sentenza ha chiaramente affermato il diritto al credito d’imposta a favore delle persone fisiche residenti sui dividendi esteri, salvo il caso in cui il trattato contro le doppie imposizioni concluso con lo Stato estero, preveda espressamente che il credito non sia riconosciuto anche nel caso in cui il componente di reddito sia assoggettato obbligatoriamente a ritenuta a titolo d’imposta.