DIETROFRONT SULLA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI COSTI “BLACK-LIST”

Dal 1° gennaio 2023 sono ripristinate le disposizioni in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, riproponendo una norma già in vigore fino alla Legge di Stabilità 2016, che aveva sancito l’abrogazione della disciplina con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

A differenza del passato, l’individuazione dei Paesi o territori c.d. “black-list” presenta un elemento innovativo, ovverossia non è più demandata all’emanazione di un decreto ministeriale ma ad una lista aggiornata due volte all’anno dal Consiglio dell’Unione Europea, contenente l’elenco delle giurisdizioni che mantengono uno standard non adeguato in materia di governance fiscale, o che non hanno rispettato i propri impegni con l’UE per l’attuazione delle riforme necessarie verso regimi di trasparenza fiscale.

Alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, i 12 paesi inclusi nella “lista nera” UE sono: Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu.

Tuttavia, con decisione del 14 febbraio 2023, il Consiglio dell’Unione Europea ha inserito nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali anche la Russia, le Isole Vergini britanniche, il Costa Rica e le Isole Marshall, portando così a 16 il numero degli Stati che la compongono.

Alle imprese residenti, alle persone fisiche nell’esercizio di attività d’impresa e alle stabili organizzazioni sul territorio italiano di soggetti non residenti che sostengono spese e altri componenti negativi verso soggetti residenti in giurisdizioni non cooperative (comprese le prestazioni di servizi rese da professionisti ivi domiciliati), si rendono applicabili le disposizioni introdotte nei commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del Tuir (per i 4 paesi inclusi nella lista “nera” in data 14 febbraio 2023, i limiti alla deducibilità si applicano sulle spese sostenute da tale momento).

La norma, quindi, richiede al contribuente la verifica di un doppio livello di controllo per la deducibilità dei componenti negativi di reddito “derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione” nei confronti di soggetti “black-list”:

1. i costi per l’acquisto del bene e/o servizio sono deducibili nel limite del relativo valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir (comma 9-bis dell’art. 110 del Tuir);

2. la quota di costo eccedente il valore normale è ammessa in deduzione se l’operazione realizzata risponde “a un effettivo interesse economico” (comma 9-ter della stessa norma).

Da un punto di vista operativo, i costi sostenuti nei confronti delle giurisdizioni non cooperative dovranno essere separatamente esposti in dichiarazione dei redditi. Saranno così ripristinate le indicazioni operative già contenute nei modelli dichiarativi vigenti fino al periodo d’imposta 2015.

In ogni caso, il contribuente avrà l’opportunità di presentare istanza di interpello qualora intenda ricevere un parere sull’idoneità del quadro probatorio circa l’effettivo interesse economico ai fini del superamento dell’indeducibilità dei componenti negativi che eccedono il relativo valore normale. Diversamente, in caso di verifica dell’Agenzia delle Entrate, si terrà un contraddittorio preventivo nel corso del quale il contribuente avrà 90 giorni a disposizione per fornire le prove sulla sussistenza di un effettivo interesse economico a giustificazione della spesa sostenuta nei confronti della società estera.

Sotto il profilo sanzionatorio, nel caso di omessa o incompleta indicazione in dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con le giurisdizioni non cooperative, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e degli altri componenti negativi di reddito omessi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 5.000 (art. 8, comma 3-bis del Decreto legislativo n. 471/1997). Nel caso in cui vengano accertate le circostanze esimenti per sostenere la deducibilità dei costi (concreta esecuzione dell’operazione e prova dell’effettivo interesse economico), la sanzione verrà irrogata in relazione a violazioni meramente formali per omessa separata indicazione dei componenti di reddito. Diversamente, la violazione ricadrà nell’ambito dell’infedele dichiarazione (art. 1, comma 2 del Decreto legislativo n. 471/1997), con ripresa a tassazione dei componenti negativi di reddito indeducibili e sanzioni amministrative fra il 90% e il 180% del maggior reddito imponibile (più interessi).