L’articolo 24-bis del Tuir prevede la possibilità per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di applicare una imposta sostitutiva forfettaria di euro 100.000 sui redditi prodotti all’estero in deroga al principio di tassazione mondiale e all’applicazione delle aliquote progressive Irpef. Le nuove disposizioni si applicano a partire dai redditi relativi all’anno d’imposta 2017.
Il regime introdotto dall’articolo 24-bis del Tuir è rivolto esclusivamente alle persone fisiche e può essere attivato su base opzionale al ricorrere di specifiche condizioni:
L’opzione è revocabile dall’interessato in qualsiasi momento e cessa comunque di avere effetto dopo quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità (articolo 24-bis, comma 4); è esclusa la possibilità di rinnovo del regime a scadenza (circolare Agenzia delle Entrate n. 17/2017, parte III, paragrafo 6).
Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, quest’ultima può essere estesa, nel corso di tutto il periodo dell’opzione, a uno o più familiari di cui all’articolo 433 Codice civile, purché soddisfino le suddette condizioni previste per le persone fisiche. In questo caso l’imposta sostitutiva dovuta deve essere incrementata di un importo pari a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta e per ciascuno dei familiari.
Studio STS è a disposizione con i suoi professionisti per attività di consulenza e supporto, oltre che per qualsiasi approfondimento e valutazione.