DEROGA PER I NEO RESIDENTI: IMPOSTA SOSTITUITVA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

L’articolo 24-bis del Tuir prevede la possibilità per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di applicare una imposta sostitutiva forfettaria di euro 100.000 sui redditi prodotti all’estero in deroga al principio di tassazione mondiale e all’applicazione delle aliquote progressive Irpef. Le nuove disposizioni si applicano a partire dai redditi relativi all’anno d’imposta 2017.

Il regime introdotto dall’articolo 24-bis del Tuir è rivolto esclusivamente alle persone fisiche e può essere attivato su base opzionale al ricorrere di specifiche condizioni:

  • che vi sia il trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir: considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti in Italia, la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia;
  • la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione: a tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma. L’agevolazione opera anche nell’ipotesi di applicabilità della presunzione di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del Tuir (soggetti trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata).

L’opzione è revocabile dall’interessato in qualsiasi momento e cessa comunque di avere effetto dopo quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità (articolo 24-bis, comma 4); è esclusa la possibilità di rinnovo del regime a scadenza (circolare Agenzia delle Entrate n. 17/2017, parte III, paragrafo 6).

Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, quest’ultima può essere estesa, nel corso di tutto il periodo dell’opzione, a uno o più familiari di cui all’articolo 433 Codice civile, purché soddisfino le suddette condizioni previste per le persone fisiche. In questo caso l’imposta sostitutiva dovuta deve essere incrementata di un importo pari a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta e per ciascuno dei familiari.

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