DAL 2019 OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI

A partire dal primo gennaio 2019, così come previsto dall’art. 1, comma 909, lett. a) ed e) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e per le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni di cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa bolla doganale, devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Sono esonerati dai predetti obblighi i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi 54 a 89, legge 190/2014).

La fattura tradizionale si apprestare a diventare un documento informatico, in formato strutturato, per la gestione del quale è ormai necessario indirizzare prontamente le attività operative:

  • scegliere il canale di trasmissione;
  • delegare eventualmente il proprio consulente fiscale per il ricevimento e l’emissione;
  • comunicare i codici destinatario ai propri clienti e ai propri fornitori;
  • inserire i codici destinatario sulla propria carta intestata, sul sito web;
  • verificare la disponibilità di campi opzionali che consentano di gestire informazioni di interesse del soggetto emittente e/o del soggetto destinatario;
  • formare e organizzare le funzioni aziendali.

In caso di emissione tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 D.Lgs. n. 471/1997.

Lo Studio STS è a disposizione con i suoi professionisti per qualsiasi approfondimento e valutazione.