CRIPTOVALUTE: DAL 2022 LA GUARDIA DI FINANZA INCROCIA I DATI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 13 gennaio 2022, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente a oggetto le modalità e tempistiche (entro il 18 maggio 2022) con cui i prestatori professionali di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (criptovaluta) e i prestatori professionali di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia e finanze.

Le disposizioni del D.M. 13 gennaio 2022 avranno l’effetto di incentivare la compilazione del quadro RW da parte dei detentori di criptovalute, stante la possibilità per le forze di polizia – più nello specifico, per la Guardia di Finanza – di verificare il rispetto o meno da parte loro dei previsti obblighi di monitoraggio fiscale incrociando i dati relativi alle loro dichiarazioni dei redditi con i dati acquisiti dall’OAM.

A tal proposito è utile ricordare anche la posizione dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 788/2021: “Per tutte le valute virtuali detenute dall’istante, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990 e, conseguentemente, l’istante è tenuto alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF 2021”.

Con tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 17-bis, comma 8-ter, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, sono state previste:

  • le modalità e la tempistica con cui i prestatori professionali di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (c.d. exchanger di valuta virtuale, criptovaluta) e i prestatori professionali di servizi di portafoglio digitale (c.d. wallet provider) sono tenuti a comunicare all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) la propria operatività sul territorio nazionale ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, a far data dal suo avvio (entro il 18/05/2022), del registro pubblico informatizzato dei cambiavalute tenuto dall’OAM stesso, condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività in Italia, anche on line, da parte dei suddetti prestatori;
  • la trasmissione all’OAM, sempre da parte dei suddetti prestatori professionali, per via telematica e con cadenza trimestrale, dei dati relativi alle operazioni da loro effettuate in Italia, ossia i dati identificativi del cliente e i dati sintetici relativi alla loro operatività complessiva per singolo cliente;
  • la possibilità per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e per le forze di polizia di cui all’art. 16, 1° comma, L. 1° aprile 1981, n. 12162 di richiedere all’OAM i dati e le informazioni inerenti ai suddetti prestatori nonché i dati relativi alle operazioni effettuate, trasmessi all’OAM.