CRIPTO SANATORIA, DICHIARAZIONI E MONITORAGGIO SI REGOLARIZZANO CON L’ISTANZA

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa, che hanno omesso di indicare nelle dichiarazioni riferite ad annualità non ancora divenute definitive le cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021, hanno la facoltà di farle “emergere” compilando un’apposita istanza il cui modello verrà approvato con provvedimento direttoriale, che dovrà anche indicare i termini di versamento delle imposte dovute.

La legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023), all’articolo 1, prevede due tipologie di regolarizzazione:

– al comma 139 consente di porre rimedio alla violazione dell’obbligo di monitoraggio (presentazione del quadro RW). In questo caso la sanzione è ridotta allo 0,5 % (1/6 della sanzione ordinaria che va dal 3% al 15%) del valore delle attività non dichiarate e si applica per ciascun anno in cui si è commessa la violazione;

– al comma 140 consente di regolarizzare la posizione dei contribuenti che non hanno dichiarato redditi derivanti dal possesso di cripto asset. Deve essere versata un’imposta sostitutiva pari al 3,5 %.

Si può ricorrere alternativamente o congiuntamente alle due sanatorie, ferma restando la possibilità di ricorrere, ove ancora possibile e più conveniente, alle disposizioni sul ravvedimento operoso.

• Se nell’anno ‘n’ ho violato i soli obblighi di monitoraggio senza conseguire redditi mi limiterò a fare istanza dichiarando la consistenza delle attività detenute alla fine dell’anno e versando la sanzione ridotta allo 0,5%.

• Se invece nell’anno ‘n+ 1’ non solo ho violato gli obblighi di monitoraggio ma ho anche conseguito redditi derivanti dal possesso di cripto attività  per regolarizzare la posizione dovrò indicare di aver violato entrambe le disposizioni corrispondendo tanto la sanzione dello 0,5 % quanto l’imposta sostitutiva del 3,5%, entrambe calcolate tenendo conto del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno (o al momento del realizzo  in caso di redditi derivanti dalla cessione di tutte le cripto attività).

• Se nell’anno ‘n+ 3’ non ho detenuto cripto attività non dovrò effettuare alcuna sanatoria in quanto non esiste un obbligo di regolarizzare tutti i periodi di imposta ancora accertabili.

I periodi d’imposta che il contribuente potrebbe decidere di sanare sono quelli per i quali sono ancora pendenti i termini per l’accertamento o l’irrogazione di sanzioni:

– dal periodo di imposta 2017 in avanti, in caso di dichiarazione infedele;

– dal periodo di imposta 2016 in avanti, in caso di omessa dichiarazione.

Non si ritiene applicabile il raddoppio dei termini di accertamento che opera in caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, perché i cripto asset sono “aterritoriali” in quanto si trovano in rete (non nel paese in cui si trovano gli wallet che custodiscono le chiavi necessarie per accedervi).

Dal punto di vista soggettivo possono accedere alla emersione i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed i soggetti equiparati ai sensi dell’articolo 5 del Tuir. Una società di persone, diversa dalle società semplici, o di capitale non può regolarizzare la mancata indicazione di redditi.