CRAM DOWN E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE: LE NUOVE PROSPETTIVE DEL CODICE DELLA CRISI

L’istituto della transazione fiscale, già introdotto dall’Art. 146 del Dlgs 5/2006, prevede la possibilità per il debitore e per le società in crisi, non solo di rateizzare, ma anche di pagare parzialmente i debiti fiscali e previdenziali, compresa l’Iva e le ritenute operate e non versate, a condizione che sia attestato, da un professionista indipendente, che il pagamento proposto non sia inferiore a quello ricavabile in caso di liquidazione. La novità del Codice della Crisi (Art. 63 e Art. 88 CCII) è la previsione che gli Accordi di Ristrutturazione e il Concordato Preventivo, possano essere omologati senza l’adesione dell’Agenzia e dell’Ente pubblico previdenziale (ossia quando l’amministrazione finanziaria non si pronuncia o anche quando esprima voto contrario), anche quando prevedano lo stralcio dei debiti tributari e previdenziali. Si tratta del c.d. “Cram down”, o “trascinamento forzoso”, che nel CCII non prevede allo stato soglie minime di pagamento di detti debiti.

Per i debitori in crisi, quando i maggiori passivi sono costituiti da debiti verso l’Erario, non era praticabile l’ipotesi di concludere Accordi di ristrutturazione e di presentare proposte di Concordato Preventivo, essendo l’adesione di questi creditori determinante per il raggiungimento delle percentuali di cui agli Art. 57, co 1, e Art. 60, co 1, e di cui all’Art 109 CCII. La necessità dell’adesione viene meno alla condizione che il “soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (sia) conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria», previa l’attestazione di un professionista indipendente.

Questo dal punto di vista solo civilistico, posto che l’eventuale cram down lascia inalterata la rilevanza penale delle condotte (Corte di Cassazione sent. 30628/2022).

A tutela della realizzazione del migliore interesse pubblico, la giurisprudenza ha respinto l’omologazione in ipotesi di “abuso del diritto”, ove per i creditori fiscali e previdenziali fossero previste percentuali di pagamento troppo basse ed irrisorie.

Il legislatore sta, quindi, valutando di apportare correttivi al Codice della Crisi, prevedendo che le soglie percentuali di soddisfacimento per la finanza pubblica, perché possa operare il cram down, siano almeno del 30% (talora anche del 40%) dei crediti fiscali e previdenziali, compresi interessi e sanzioni.