“CFC” E DIVIDENDI DA PAESI BLACK LIST: L’ARMONIZZAZIONE NECESSARIA

In sede di trattazione dei soggetti partecipati in “paradisi fiscali”, la definizione di “paradiso fiscale” muta a seconda che si ricorra alla stessa in un contesto di utili maturati in una “CFC” – una società estera controllata – piuttosto che di utili distribuiti dalla “CFC”.

È proprio questa divaricazione che rileva quando vi è uno scollamento temporale tra la produzione di utili da parte del soggetto controllato o partecipato e la loro imputazione per trasparenza o la loro distribuzione. L’incertezza dipende anche dai numerosi interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, andando a modificare i criteri con i quali qualificare un Paese “black” o “white”, imponendo una stratificazione della formazione e della distribuzione degli utili.

La criticità di cui alla fattispecie indicata potrebbe manifestarsi nel modo seguente:

  • al momento di produzione degli utili la “CFC” non è “paradisiaca”, avendo dimostrato il rispetto del limite del terzo e quindi alla maturazione dell’utile non vi è tassazione per trasparenza;
  • al momento però della loro erogazione rimane “paradisiaca” in quanto, comunque, la tassazione effettiva è inferiore al 50%: quindi i dividendi non potrebbero godere della tassazione sul 5% del loro valore.

Sarebbe auspicabile che il legislatore intervenisse al fine di armonizzare i principi con i quali si definisce da un lato la “CFC” e dall’altro si indicano criteri divergenti nel contesto della distribuzione dei dividendi, eliminando quindi ogni possibile fonte di incertezza per lo meno in questo ambito: sarebbe sufficiente riproporre nell’art. 47-bis del Tuir l’espressione “congiuntamente” presente nell’art. 167 del Tuir, al fine di uguagliare le due norme.