BREXIT, DEROGHE PER L’IRLANDA DEL NORD

Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea.

In particolare, il regime speciale prevede in via principale che:

  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord) e viceversa i soggetti stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni e viceversa i soggetti stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni.

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.

Studio STS è a disposizione per qualsiasi approfondimento e valutazione della materia.