AUTORICICLAGGIO: LA CASSAZIONE AGGIUSTA IL TIRO SULL’AUTORICICLAGGIO

La recente pronuncia della Cassazione n. 9755/20 rafforza la fattispecie che determina il comportamento dell’imputato che “può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Ne discende che laddove la fattispecie criminosa di cui al comma 1 dell’art. 648-ter1 c.p. sia integrata in tutti i suoi elementi, come avvenuto nel caso di specie, l’agente sia penalmente sanzionabile, restando del tutto indifferente che, una volta concluse le operazioni di autoriciclaggio, lo stesso abbia meramente utilizzato o goduto personalmente dei suddetti beni a titolo personale.

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