AIRE NECESSARIA PER NON PAGARE IMPOSTE IN ITALIA

Il criterio per evitare spiacevoli oneri e conseguenze indesiderate, in materia di imposizione fiscale nel territorio nazionale, è ora più definito e la formalità da assolvere è chiara, dopo la pronuncia della  Corte di Cassazione del 25 giugno scorso.

Con questa, è stato confermato il principio, fondamentale in tema di imposte dirette, secondo il quale, ai fini tributari, l’iscrizione della persona fisica all’anagrafe della popolazione residente ne determina la residenza sul territorio Italiano, senza possibilità di prova contraria.

Di conseguenza, non assume rilievo il trasferimento all’estero, se non accompagnato dalla cancellazione dall’Anagrafe nazionale dei soggetti residenti all’estero (AIRE).

Tale principio comporta, in applicazione del criterio formale previsto dall’articolo 2 del TUIR, l’assoggettamento della persona fisica a imposizione fiscale in Italia, anche se questa ha svolto la propria attività lavorativa in altro paese, giacché, in mancanza di iscrizione all’AIRE, non si ritiene dimostrata la residenza in un altro Stato.

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che, nonostante il soggetto in questione fosse residente nel Regno Unito dove svolgeva la propria attività lavorativa e pagava le relative imposte, la mancanza di iscrizione all’AIRE sia sufficiente per considerarlo soggetto passivo in Italia.

La pronuncia chiarisce che il requisito della residenza anagrafica è sufficiente per acquisire anche la residenza fiscale, ribadendo l’importanza della cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e della correlata iscrizione all’AIRE, per non essere assoggettato a imposizione fiscale in Italia.

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