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Pensione francese e residenza in Italia: dove si pagano le imposte?

Le pensioni di fonte estera non seguono tutte la stessa regola. A parità di residenza del pensionato, il trattamento fiscale cambia a seconda della natura della prestazione e dell’ente che la eroga.

Con la risposta all’ interpello n. 113 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale di una pensione erogata da un ente francese a un soggetto fiscalmente residente in Italia, chiarendo un aspetto particolarmente importante nell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. La regola generale prevede che le pensioni derivanti da un precedente rapporto di lavoro privato siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del pensionato e, quindi, per un contribuente residente in Italia, nel nostro Paese.

La Convenzione prevede però un’importante eccezione per le pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno dei due Stati: in questa ipotesi la tassazione può avvenire sia nello Stato da cui proviene la pensione sia nello Stato di residenza del contribuente.

Nel caso esaminato dall’Agenzia, la pensione era erogata dalla CNIEG, l’ente previdenziale francese relativo al personale delle industrie elettriche e del gas. L’Agenzia ha rilevato che tali prestazioni rientrano nell’elenco delle pensioni considerate appartenenti al regime di sicurezza sociale francese, individuato anche sulla base dell’Accordo amichevole intervenuto tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese.

Di conseguenza, trova applicazione l’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione e la pensione è soggetta a imposizione concorrente: in Francia, quale Stato della fonte del reddito, e in Italia, quale Stato di residenza del pensionato. La doppia imposizione viene poi attenuata in Italia attraverso il credito per le imposte pagate in Francia, nei limiti previsti dall’art. 165 del TUIR.

Il chiarimento è particolarmente rilevante perché dimostra come, in presenza di pensioni estere, non sia sufficiente considerare soltanto il Paese di provenienza del reddito o la residenza fiscale del percettore, ma sia necessario verificare anche la natura della prestazione, l’ente che la eroga e la sua eventuale riconducibilità al sistema di sicurezza sociale previsto dalla Convenzione. Una distinzione che può cambiare in modo significativo il trattamento fiscale della pensione e che merita quindi un’attenta verifica caso per caso.

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Monica Dal Bianco