Quando l’immobile locato si trova all’estero, la base imponibile da dichiarare in Italia non si determina con le regole italiane.
Per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che possiedono immobili in Francia concessi in locazione, la determinazione del reddito da dichiarare in Italia segue il criterio disciplinato dall’art. 70, comma 2, del TUIR: il reddito dell’immobile estero concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia nell’ammontare netto determinato secondo le regole fiscali dello Stato in cui si trova l’immobile.
Nel caso di un immobile locato in Francia nell’ambito del regime LMNP – Location meublée non professionnelle, l’imponibile da assumere in Italia è quindi quello determinato secondo la normativa fiscale francese, che può tenere conto anche dell’ammortamento del costo di acquisto e delle spese connesse all’immobile.
È questo importo netto che deve essere considerato ai fini della dichiarazione italiana (quadro RL). Sulle imposte dovute in Italia potrà poi trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, il credito d’imposta per le imposte già pagate in Francia sul medesimo reddito, evitando così fenomeni di doppia imposizione.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di indicare l’immobile nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e di liquidare l’IVIE, dalla quale è scomputabile l’imposta patrimoniale assolta in Francia.
Un principio importante per chi possiede immobili all’estero: la corretta individuazione della base imponibile richiede di coordinare la disciplina fiscale italiana con quella del Paese in cui è situato l’immobile.
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Monica Dal Bianco

