Per chi detiene direttamente partecipazioni in società estere, la tassazione dei dividendi può comportare oggi un effetto particolarmente penalizzante: lo stesso reddito può essere tassato due volte.
Al momento della distribuzione, infatti, il Paese estero può applicare una ritenuta alla fonte, normalmente entro i limiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. Successivamente, in Italia, il dividendo percepito dalla persona fisica viene assoggettato all’imposta sostitutiva del 26%. La normativa interna, tuttavia, non prevede espressamente il riconoscimento del credito per le imposte già pagate all’estero quando il dividendo è soggetto a tassazione sostitutiva. Il risultato può quindi essere una duplicazione dell’imposizione sul medesimo dividendo.
Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia apre a una maggiore tutela per le persone fisiche che percepiscono dividendi da società estere. Con la sentenza n. 1013 dell’11 maggio 2026, i giudici hanno affermato che, quando l’applicazione dell’imposta sostitutiva italiana è obbligatoria e il contribuente non può scegliere la tassazione ordinaria, può trovare applicazione la Convenzione contro le doppie imposizioni, consentendo il riconoscimento del credito per le imposte già pagate all’estero. La pronuncia si inserisce in un orientamento già affermato dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 25698/2022 e n. 10204/2024.
Il punto centrale è proprio l’assenza di una scelta del contribuente: se il regime sostitutivo è imposto dalla legge, la doppia imposizione non può essere considerata una conseguenza di una scelta volontaria. In questi casi, secondo i giudici, deve prevalere la finalità delle Convenzioni internazionali di evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte. La questione interessa soprattutto chi detiene direttamente partecipazioni in società estere e liquida autonomamente in dichiarazione l’imposta sostitutiva del 26%.
In concreto, in presenza di ritenute subite all’estero entro i limiti previsti dalla Convenzione applicabile, potrebbe quindi essere possibile ottenere il riconoscimento del credito d’imposta o, per situazioni già definite, valutare un’eventuale richiesta di rimborso. La verifica deve comunque essere effettuata caso per caso, considerando il Paese interessato e la specifica Convenzione internazionale.
Va però considerato che la prassi dell’Amministrazione finanziaria resta ad oggi orientata in senso restrittivo. Il riconoscimento del credito passa quindi, in molti casi, dalla presentazione di un’istanza di rimborso e dall’eventuale contenzioso.
Un orientamento importante, che rafforza il principio secondo cui la fiscalità internazionale deve evitare, per quanto possibile, fenomeni di effettiva doppia imposizione.
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Monica Dal Bianco

