Il trattamento fiscale delle cripto-attività in Italia ha conosciuto, negli ultimi anni, un’evoluzione significativa. In una prima fase, caratterizzata dall’assenza di una disciplina organica, l’inquadramento è stato affidato prevalentemente agli interventi interpretativi dell’Amministrazione Finanziaria. Solo con la Legge n. 197/2022 è stato introdotto un sistema normativo strutturato, che ha segnato l’avvio di un percorso di progressivo rafforzamento del presidio fiscale su tali strumenti.
In tale contesto si inseriscono le disposizioni della Legge di Bilancio 2026, che consolidano l’orientamento del legislatore verso un inasprimento del regime impositivo e una maggiore sistematizzazione della materia.
In particolare:
- viene confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’applicazione dell’aliquota del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cripto-attività;
• viene definitivamente superato il regime di franchigia già eliminato con decorrenza 2025;
• viene introdotto un regime differenziato, che mantiene l’aliquota del 26% esclusivamente per i token di moneta elettronica conformi al regolamento MiCAR (ancorati all’Euro e soggetti a requisiti prudenziali specifici). Per tutte le ulteriori fattispecie – incluse le operazioni di conversione in valuta fiat e le cessioni di cripto-attività non rientranti nella categoria sopra indicata – trova applicazione l’aliquota ordinaria del 33%.
Ulteriormente, si segnala l’inclusione delle cripto-valute nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE, con evidenti riflessi anche in ambito socio-economico.
Il quadro che emerge è quello di un progressivo allineamento delle cripto-attività agli strumenti finanziari tradizionali, sotto il profilo della regolamentazione come anche del carico fiscale, con implicazioni operative rilevanti per contribuenti e operatori del settore.
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Monica Dal Bianco

