Dal 2026 entreranno in vigore nell’Unione Europea nuove regole di scambio automatico di informazioni tra Stati sulla detenzione e le transazioni di cripto-attività, in attuazione della Direttiva DAC 8 (direttiva n. 2023/2226) che modifica la direttiva 2011/16/UE.
I prestatori di servizi in cripto-attività (CASP), sia autorizzati ai sensi del regolamento MiCA, sia non autorizzati, ma fiscalmente residenti, aventi personalità giuridica, gestiti o con sede abituale in uno Stato membro, saranno obbligati a comunicare alle autorità fiscali dati identificativi dei clienti, dettagli sulle transazioni e informazioni sulle cripto-attività detenute, incluse stablecoin, token di moneta elettronica e alcuni NFT.
Le informazioni dovranno essere trasmesse in formato elettronico entro 9 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, a partire dal 1° gennaio 2026. Entro il 31 dicembre 2025, verrà istituito un Registro dei gestori di cripto-attività a livello UE, accessibile alle autorità competenti degli Stati membri. Le nuove regole si inseriscono in un quadro normativo più ampio e si coordinano:
- con il Regolamento UE 2023/1113 (cd. travel rule), che impone obblighi informativi rafforzati per i trasferimenti di cripto-attività, anche per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- con il Regolamento MiCA (UE 2023/1114) che disciplina i servizi e i soggetti coinvolti nel mercato delle cripto-attività.
Quanto all’estensione internazionale della cosiddetta “trasparenza cripto”, il rapporto pubblicato dall’OCSE coinvolge, in prima battuta, 47 giurisdizioni tra cui, fuori dall’Ue, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Israele, Brasile, Sudafrica e molti altri attori centrali della finanza globale. Questi Paesi effettueranno i primi scambi automatici nel 2027 ma dovranno iniziare a raccogliere i dati già dal 1° gennaio 2026. Una seconda ondata di ulteriori 27 Paesi avvierà la raccolta nel 2027, mentre gli Stati Uniti entreranno nel sistema solo nel 2028, con scambi programmati a partire dal 2029.
Ad oggi, per le persone che detengono le criptovalute e non le hanno mai dichiarate, la regolarizzazione della posizione fiscale, relativa alla detenzione di criptovalute, è possibile tramite il ravvedimento operoso con l’invio della dichiarazione integrativa, purché la violazione non sia già stata oggetto di contestazione o controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il ravvedimento consente di sanare omissioni dichiarative (ad esempio, mancata compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale delle cripto-attività detenute all’estero) e il mancato pagamento delle imposte dovute, beneficiando di una riduzione delle sanzioni e pagando gli interessi legali.
Non sono invece attualmente aperte procedure straordinarie di voluntary disclosure o sanatorie specifiche per le criptovalute: le precedenti edizioni (voluntary disclosure e voluntary disclosure bis) sono ormai chiuse e non più accessibili.
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Monica Dal Bianco

