PER IVA, RITENUTE E COMPENSAZIONI INDEBITE, PAGARE CANCELLA IL REATO

La Cassazione si è recentemente espressa in merito ai contribuenti con procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 per i reati di omesso versamento dell’Iva, delle ritenute e per indebite compensazioni, ribadendo che i contribuenti possono avvalersi della causa di non punibilità con il pagamento integrale dell’imposta – anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso – fino al momento in cui la sentenza non sia divenuta definitiva.
Questo, riconoscendo la causa di non punibilità relativa all’estinzione del debito tributario introdotta dal D.lgs. 158/2015, che ha innovato la precedente normativa, la quale richiedeva invece, per l’ottenimento del trattamento di maggior favore, l’integrale pagamento entro l’apertura del dibattimento.
Vale, quindi, la pena riprendere il meccanismo introdotto a partire dal 22 ottobre 2015, anche ai fini della valutazione di eventuali azioni di ravvedimento, specialmente nell’ottica della risoluzione del rischio della condanna penale, con tutti gli effetti e le conseguenze che ne derivano.

Il citato provvedimento legislativo ha introdotto la non punibilità per i reati omissivi di:
• omesso versamento dell’Iva,
• omesso versamento delle ritenute,
• indebita compensazione tributaria,
in luogo dell’attenuante per risarcimento del danno, in precedenza prevista.

Quali che siano i presupposti, appare ora chiaro che queste fattispecie non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente assolve integralmente ai debiti tributari, compresi sanzioni e interessi: l’integrale pagamento incide sulla punibilità del reato.
Di qui il richiamo a considerare la propria posizione per eventuali provvedimenti già avviati al 22 ottobre 2015.
Considerando, invece, i reati dichiarativi, va prestata maggiore attenzione. Infatti, questi risultano estinti a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione successiva, a condizione che non sia stata avviata qualunque attività di verifica. Quindi, per questa fattispecie il trattamento è più restrittivo e la cancellazione del reato si determina solo dopo la regolarizzazione autonoma della posizione, che deve avvenire prima del procedimento.
I professionisti del team STS sono a disposizione per qualsiasi approfondimento e valutazione, sulla base della specifica competenza sviluppata in materia di contenzioso tributario.