NUOVE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DAL PEGNO NON POSSESSORIO

Il Decreto legge 59/2016, che ha emanato misure urgenti in materia di banche, procedura civile e fallimento, ha codificato un particolare Patto marciano, quello tra banca finanziatrice e impresa finanziata, normando le modalità di trasferimento dell’eventuale immobile a garanzia – di qualsiasi natura e di proprietà dell’impresa o di un terzo – in caso d’inadempimento. La banca, che ha comunque la possibilità di mantenerne il possesso, lo può vendere direttamente, senza procedura esecutiva.
Il decreto ha poi introdotto un altro interessante strumento, il Pegno non possessorio, concesso con atto scritto sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, esclusi i beni mobili registrati, e pubblicato nel «Registro dei pegni non possessori» tenuto dall’Agenzia delle entrate. Per questo, contrariamente alla tradizionale figura di pegno prevista dal codice civile, l’oggetto rimane nella disponibilità del creditore per l’utilizzo ordinario nell’attività d’impresa.
In special modo questa norma sul Pegno non possessorio, contiene un importante potenziale per lo sviluppo di nuovi strumenti riservati al finanziamento della crescita delle PMI. Sono, per esempio, allo studio progetti di cartolarizzazione che considerano anche derrate alimentari, prosciutti e formaggi duri, come collaterale.
Tornando al più tradizionale Patto marciano, in letteratura questo è un contratto con il quale creditore e debitore si accordano in modo che, in caso di inadempimento, il primo acquisisca un bene di proprietà del secondo, con l’obbligo di versargli la differenza tra credito e valore. Nella nuova norma, se il valore dell’immobile risulterà superiore al debito, il passaggio di proprietà si avrà nel momento in cui la banca paga al debitore la differenza tra il valore peritato e l’importo del debito.
Per evitare l’uso distorto della garanzia, è la legge stessa che definisce quando si verifica la situazione di “inadempimento”. Inoltre, l’immobile non può essere l’abitazione principale del datore di ipoteca, del coniuge o di parenti e affini entro il terzo grado. La trascrizione del Patto nei Registri immobiliari impedisce la pubblicazione sul bene di altre formalità pregiudizievoli per l’Istituto di credito mutuante.
Queste novità normative si presentano di sicuro interesse soprattutto per quanto riguarda la possibilità di finanziare percorsi di crescita e di internazionalizzazione, per i quali i professionisti del team STS possono fin d’ora accompagnarvi e assistervi nelle valutazioni di merito ed opportunità.