BANCHE IN LIQUIDAZIONE: RICHIESTE DI RISARCIMENTO AMMISSIBILI ANCHE DOPO IL 24 AGOSTO

I possessori di titoli invischiati nei “crack” di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ed in generale i creditori che devono reclamare rimborsi o formulare pretese dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa (Lca), sono sul piede di guerra.

Non per tutti è stato infatti possibile rispettare la scadenza del 24 agosto per l’istanza di ammissione al passivo per il periodo piuttosto “vacanziero”. Ma il termine non è tassativo e per i numerosi interessati – i possessori di obbligazioni subordinate e gli azionisti – rimane comunque la possibilità di far valere le proprie pretese risarcitorie con l’insinuazione al passivo per la violazione delle norme del Testo unico della finanza o di altre norme: ad esempio per la non corretta e/o incompleta informazione nella presentazione dei servizi d’investimento.

Questo passaggio è importante soprattutto per gli azionisti, vittime magari dei famigerati “finanziamenti baciati”, che non si trovano nella posizione di creditori degli istituti in liquidazione ma, tecnicamente, in quella di soci. Per loro la chiave per la richiesta di risarcimento del danno è la richiesta di ammissione al passivo della Lca.

Per questi e per gli obbligazionisti subordinati, è possibile chiedere, comunque con una certa sollecitudine, la domanda di insinuazione prima del deposito dello stato passivo (90 giorni – quindi il 25 settembre – per i commissari, ma che potrebbe non essere rispettato vista la complessità del caso) e anche con procedura di ammissione al passivo tardiva ex art. 101 LF.

Nessuna pretesa, invece, potrà essere fatta valere nei confronti di Intesa Sanpaolo, espressamente resa indenne da ogni responsabilità su debiti e controversie dal D.L. 99 (articolo 3, comma 1, lett. b e c), salvo che la controversia non fosse già iniziata prima del 25 giugno 2017.

Si evidenzia che alcuni commentatori ritengono che la normativa in taluni punti sia contraria alla Costituzione e su di essa potrebbe essere a breve chiamata a pronunciarsi l’Alta Corte, per l’ipotesi di mancata applicazione della “par condicio creditorum” rispetto ai piccoli obbligazionisti ordinari, rimborsati al 100% dal cessionario con gli attivi dei due istituti.

Questo per quanto attiene al caso delle ex banche venete, mentre all’orizzonte si intravedono casi di altri istituti che palesano segnali di criticità che potrebbero portare ad un quadro evolutivo del tutto simile a quello commentato, con identiche necessità di prudenza e tutela.

Sia i professionisti del team STS che il network di riferimento, sono a disposizione per qualsiasi approfondimento e valutazione.