AUTORICICLAGGIO: REATO PRESUPPOSTO NON GIUDIZIALMENTE ESCLUSO

La Cassazione, con la sentenza n. 42052 del 2019, ha stabilito che sussiste autoriciclaggio anche quando il reato presupposto – il delitto non colposo da cui provengono danaro, beni o altre utilità – è prescritto.

La Suprema Corte evidenzia come, quando si procede per i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, perché questi siano penalmente perseguibili, non sia necessario che il reato presupposto sia accertato con una sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente la possibilità giuridica di non escludere il fatto costitutivo.

Alla luce dell’art. 170 c.p.c., l’estinzione per prescrizione dei reati presupposti è, pertanto, priva di effetti sulla configurabilità del reato di autoriciclaggio ipotizzato in astratto dal giudice procedente.

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