AUTORICICLAGGIO: NON È SUFFICIENTE IL SEMPLICE TRASFERIMENTO DI DENARO

La Cassazione si è pronunciata: per la configurazione di autoriciclaggio non è sufficiente il mero trasferimento di denaro.

Con la sentenza 1 marzo 2019, n. 8851, la suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale il semplice trasferimento di somme non è in grado di perfezionare il reato di autoriciclaggio. Quest’ultimo, infatti, sorge ogni qual volta il soggetto autore del reato-presupposto riutilizzi, in prima persona, i proventi ottenuti, al fine di proibire o, quanto meno, osteggiare l’identificazione della loro origine delittuosa.

Secondo la Cassazione, l’art. 648-ter.1 c.p. censura esclusivamente le attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni (o altre utilità) caratterizzate da un’idoneità dissimulatoria “concreta”. Il comportamento dell’autore del reato-presupposto deve possedere un quid pluris, ossia, deve rendere obiettivamente difficoltosa l’individuazione della loro provenienza.

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